Nuovo tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2023

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1284 c.c., il Ministero del tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
A tale proposito, sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il D.M. del 13 dicembre 2022, che ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Si segnala che il suddetto tasso d’interesse legale è valido per la determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, delle omissioni e/o delle irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi in materia fiscale.

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