Tassazione delle mance nel settore turismo e somministrazione alimenti e bevande: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 del 29 agosto 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dai lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. La Legge di Bilancio 2023 ha espressamente previsto che le somme in questione, a determinate condizioni, siano assoggettate a tassazione sostitutiva fissata nella misura del 5% in luogo di quella ordinaria.

La norma della Legge di Bilancio 2023 prevede, per le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, «un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro»

La suddetta tassazione sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Tanto premesso l’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Inoltre, viene evidenziato che il predetto limite reddituale di euro 50.000 va riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo, secondo la lettura del documento di prassi, sono sostanzialmente tre:

  • titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
  • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
  • assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Esempio:

Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:

  • nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;
  • nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico-alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.

In applicazione della norma in commento:

  • euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);
  • euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro 15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).

Il reddito di riferimento dell’anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l’applicazione della norma nell’anno 2024, è pari a euro 55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.

Ne consegue che, sempre con riferimento all’esempio sopra riportato, il lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nell’anno 2024, avendo superato nell’anno d’imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).

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