Inail: omessa o tardata denuncia di infortunio – sistema sanzionatorio

Si informa che l’Inail ha fornito alcune specifiche riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi superiore o inferiore ai tre giorni. In particolare, il documento, oltre a riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, fornisce ulteriori indicazioni sul regime sanzionatorio.

Denuncia di infortunio
Il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta. Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e, nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, il sabato è considerato normale giornata feriale. Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo delle denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps; pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione dal lavoro è riconducibile al contagio.

Procedimento sanzionatorio
In seguito agli aggiornamenti intervenuti, la misura della sanzione per il mancato adempimento è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

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