Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (videocamere)

Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori

Con la nota in commento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in merito ai provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Provvedimento autorizzativo – insufficienza del consenso dei lavoratori
Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.
L’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria che coinvolge l’Ispettorato risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.
Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.
La carenza di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere sostituite dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata.

Nuove aziende e assunzioni successive all’installazione
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, stante la finalità di tutela apprestata dalla normativa. Pertanto, l’Ispettorato del Lavoro può e deve intervenire solo in presenza di lavoratori, verificando che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza. Si possono però verificare le seguenti situazioni in riferimento all’installazione e all’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo:
1. costituzione di una nuova azienda che al momento della presentazione dell’istanza, non ha in forza lavoratori, in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l’impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l’attività. In tal caso sarà possibile presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere
l’installazione dell’impianto, indicando nel modello di istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.
2. L’azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale, ricadendosi così nella sfera di applicazione delle tutele dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. In tale caso, pur avendo l’azienda già installato e messo in funzione l’impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, potrà presentare istanza in un momento successivo ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.

Sistemi di geo localizzazione
I dati raccolti e trattati, mediante sistemi di geolocalizzazione devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro. In costanza delle ragioni legittimanti, si ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

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