Energia e gas: confermati i crediti d’imposta per il secondo trimestre 2023

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 maggio scorso, la Legge n. 56/2023 di conversione del “DL Caro Bollette” recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
La legge di conversione ha confermato senza modificazioni il credito d’imposta energia e gas per il secondo trimestre 2023.

Imprese non energivore: alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. I costi per kWh calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto di imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Imprese non gasivore: alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 ha confermato che il beneficio riguarda anche il gas naturale liquefatto (LNG) ad uso autotrasporto.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023, o ceduti per intero sempre entro la stessa data. Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
È possibile inviare, per le imprese non energivore (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh ) e le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, una richiesta al proprio gestore, a condizione che nel primo e nel secondo trimestre 2023 sia il medesimo di quello del primo trimestre 2019, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo oggetto del beneficio, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.

È stata inoltre confermata la riduzione dell’IVA dal 10 al 5 per cento e gli oneri generali sul gas per usi civili e industriali.

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