Limitazioni concernenti gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale

È stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in avanti MITE) il Decreto del 6 ottobre 2022 – già in vigore – che, in conformità con quanto stabilito nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, stabilisce, per la stagione invernale 2022-2023, alcune importanti limitazioni concernenti gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.
In particolare, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene al periodo di accensione (posticipandone l’inizio di 8 giorni, e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio), e di 1 ora per quel che concerne la durata giornaliera di accensione.
Nello specifico, l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: 5 ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile (comuni della prov.di CR)
6) Zona F: nessuna limitazione.
È bene sottolineare che la durata giornaliera di attivazione deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Sono previste alcune esenzioni, tra cui:
– sia le limitazioni concernenti il periodo di accensione che quelle riguardanti la durata giornaliera, non si applicano, tra l’altro, per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
– le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano, tra l’altro, agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività. Tale fattispecie di esenzione è applicabile anche alle attività di Pubblico Esercizio, con esclusivo riferimento ai locali nei quali il servizio viene fornito ininterrottamente (es. esercizi presso le aree di servizio autostradali, bar aperti H24, ecc.).
Inoltre, si prevede – sempre per quel che concerne gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale – la riduzione di 1 grado dei valori di temperatura dell’aria indicati nel DPR n. 74/2013. In particolare, per quel che concerne i locali Commerciali e dei Pubblici Esercizi, durante il periodo di funzionamento dei predetti impianti, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà superare 19°C + 2°C di tolleranza (in luogo del previgente limite di 20°C + 2°C).
Ogni attività potrà valutare l’opportunità di affiggere presso i locali d’esercizio delle informative/cartellonistiche che avvisino i clienti dell’ottemperanza da parte dell’impresa alle disposizioni di legge che impongono il contenimento dei consumi di gas naturale.
Altri articoli della newsletter

Collegamento obbligatorio POS-RT 2026: guida completa per gli esercenti
Collegamento obbligatorio POS-RT 2026: guida completa per gli esercenti Dal 1° gennaio 2026, è entrato in vigore

ATTENZIONE: visite ISPETTORATO DEL LAVORO
Documento di programmazione della vigilanza 2026 L’Ispettorato del Lavoro ha presentato il Documento di programmazione della vigilanza per il

Obbligo ASD – DUVRI
Obblighi delle Associazioni Sportive in materia di DUVRI Desideriamo fornire un quadro chiaro e semplificato sul DUVRI (Documento Unico



