crediti d’imposta energia e gas – “decreto bollette”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34/2023 c.d. “Bollette” che prevede, con riferimento al II° trimestre 2023:
• la diminuzione al 5% dell’IVA sulle somministrazioni di gas metano e la riduzione degli oneri generali nel settore del gas;
credito d’imposta energia elettrica, in favore delle imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), pari al 10% della spesa sostenuta;
credito d’imposta gas naturale, in favore delle imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, pari al 20% della spesa sostenuta.

Approfondisci
E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76/2023 il Decreto Legge n. 34/2023, c.d. “Bollette”.
Cosa prevede?
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023
Per quel che concerne le utenze del gas, la norma prevede la riduzione al 5% dell’IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Sempre in relazione al medesimo periodo (II° trimestre 2023), è inoltre prevista una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023
La disposizione conferma i crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale in favore delle imprese anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sebbene con aliquote che sono state ridotte.
In particolare:
per l’energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), si prevede un credito d’imposta pari al 10% (in luogo del 35% prevista per I° trimestre 2023) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2023, comprovata mediante fatture d’acquisto, a condizione che il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al I° trimestre del 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019;
per il gas naturale, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, il credito d’imposta sarà pari al 20% (in luogo del 45% prevista per il I° trimestre 2023) della spesa
sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II° trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al I° trimestre del 2023, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Conformemente a quanto previsto per i crediti d’imposta relativi ai periodi precedenti, qualora l’impresa destinataria del beneficio non abbia cambiato fornitore (nel periodo del I° e II° trimestre del 2023 rispetto al I° trimestre del 2019), quest’ultimo ha l’obbligo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, di inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Tali crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né dell’IRAP, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (mediante F24) ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2023, risultano cumulabili con altre agevolazioni a condizione che non sia superato il costo sostenuto e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
È bene specificare che tale disciplina è applicabile fino al 30 giugno 2023 nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

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