Corsi antincendio: novità con l’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021

Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il decreto 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio…”

Una delle principali novità riguarda i corsi di formazione antincendio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Corsi di formazione addetti antincendio: novità
1) A differenza di quanto prevedeva la vecchia normativa (DM 10 marzo 1998), con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) sono diventate obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

2) Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento verrebbe ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

Altre novità introdotte dal decreto
Il decreto prevede i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco).
E fin qui niente di nuovo rispetto al decreto del ‘98; viene, invece, introdotta una nuova condizione in cui si rende obbligatorio il piano di emergenza:
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. (es. ristoranti)
A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.
Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In sintesi
Le principali novità introdotte da questo nuovo decreto, per le aziende, sono:
• nuova nomenclatura del livello di rischio degli addetti antincendio (livello 1, 2 e 3) che è diverso dalla classificazione del rischio aziendale che emerge dalla valutazione dei rischi
• periodicità tassativa per l’aggiornamento quinquennale anche per i corsi già fatti
prove pratiche anche per i corsi e gli aggiornamenti futuri per quelli di livello 1 (ex basso)
obbligo Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. (esempio: pubblici esercizi con capienza superiore a 50 persone, considerando personale dipendente e clienti)

per i corsi di formazione: Michela Ferrari 0372567623

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