Imposta sostitutiva sulle mance: istituiti i codici tributo
Come noto, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
La suddetta imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai lavoratori del settore privato:
– delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91 (ad esempio, i lavoratori del comparto turistico, alberghiero e ristorazione);
– titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
E’ applicata dal sostituto d’imposta e che per l’accertamento e la riscossione si applichino, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di effettuare il versamento tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
– “1067”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– “1605”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– “1918”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– “1306”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Il sostituto d’imposta dovrà esporre il codice tributo nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione:
– del mese in cui viene effettua la trattenuta (00MM), nella colonna “Mese di riferimento”;
– dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA), nella colonna “Anno di riferimento”.
Altri articoli della newsletter

Collegamento obbligatorio POS-RT 2026: guida completa per gli esercenti
Collegamento obbligatorio POS-RT 2026: guida completa per gli esercenti Dal 1° gennaio 2026, è entrato in vigore

ATTENZIONE: visite ISPETTORATO DEL LAVORO
Documento di programmazione della vigilanza 2026 L’Ispettorato del Lavoro ha presentato il Documento di programmazione della vigilanza per il

Obbligo ASD – DUVRI
Obblighi delle Associazioni Sportive in materia di DUVRI Desideriamo fornire un quadro chiaro e semplificato sul DUVRI (Documento Unico



