Legge di Bilancio 2023: tregua fiscale – rottamazione delle cartelle

Tra le novità inserite nella Legge di Bilancio 2023 ricordiamo:

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
Si ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l’adesione alla definizione agevolata, è abbattuto
l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
• dovute a titolo di capitale;
• maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.
In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:
• la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
• le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2024.
Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI
E’ possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari ), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali
il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
• delle imposte e dei contributi previdenziali;
• degli interessi e delle somme aggiuntive;
• delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo
di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI
È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale , non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini del’IVA e del’IRAP e sul pagamento
di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31
marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

RAVVEDIMENTO SPECIALE
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate ) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni
non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un
diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO
È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la
data del 31 marzo 2023. Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
• processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
• avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023
• la stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La
medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

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