Decreto Lavoro: sintesi delle disposizioni principali

E’ entrato in vigore il 5 maggio scorso il decreto legge n. 48/2023 c.d. “decreto lavoro”.
Qui di seguito le principali disposizioni per le imprese associate:

Assegno di inclusione
A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituito l’assegno di inclusione, in sostituzione del reddito di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro

Incentivi per l’assunzione di beneficiari di assegno d’inclusione
I datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, saranno totalmente esonerati dal versamento della contribuzione previdenziale per un anno, nel limite di 8.000 euro. Per le assunzioni con contratto a termine, invece, l’esonero è ridotto del 50 per cento e spetta nel limite di 4.000 euro per un anno.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo cumulativamente di 24 mesi.
Sono esclusi dallo sgravio i premi e i contributi da versare all’INAIL.
Tale incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Disciplina del contratto di lavoro a termine
La disposizione ha introdotto un nuovo regime relativo alle causali d’assunzione per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti all’art. 19, d.lgs. n. 81/2015, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva.
Ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, viene rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva cui è demandata la definizione di causali per l’instaurazione di un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi nel limite dei 24 mesi complessivi, nonché per il suo rinnovo o la sua proroga.
In assenza delle previsioni da parte dei contratti collettivi, in via transitoria entro il 30 aprile 2024 viene concesso alle parti (datore e lavoratore) di determinare, con accordo individuale, le esigenze alla base della stipula, del rinnovo o della proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.
È, comunque, sempre possibile sottoscrivere contratti a tempo determinato per sostituire altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro

Semplificazioni degli obblighi informativi
La disposizione ha previsto semplificazioni del cd. Decreto Trasparenza in materia di informazioni obbligatorie da fornire al lavoratore in fase di assunzione.
Trattasi in particolare di informazioni relative al periodo di prova, alla formazione, alle ferie e ai congedi retribuiti, al preavviso, al trattamento economico, all’orario di lavoro e alle condizioni della sua eventuale variabilità (in presenza di prestazioni caratterizzate da modalità organizzative imprevedibili) nonché agli enti previdenziali e assicurativi.
Con la nuova norma, infatti, l’onere informativo si considera adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Inoltre, sempre in un’ottica di semplificazione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Incentivi all’occupazione giovanile
La disposizione introduce un incentivo nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso fra il 1 giugno ed il 31 dicembre 2023, giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET) e siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
La durata dell’incentivo è di dodici mesi e riguarda assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
La disposizione interviene in materia di lavoro occasionale, prevedendo delle misure estensive per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Nello specifico, viene elevato a 15.000 euro, in luogo degli attuali 10.000 euro, il limite dei compensi per lavoro occasionale previsti per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori.
In secondo luogo, viene riconosciuta la possibilità di fare ricorso al lavoro occasionale anche agli utilizzatori che abbiano più di 10 e fino a un massimo di 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
La disposizione innalza di 4 punti percentuali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti.
Ne consegue che le percentuali del taglio del cuneo contributivo salgono, rispettivamente, dai 2 ai 6 punti percentuali e dai 3 ai 7 punti percentuali a seconda dell’ammontare della retribuzione imponibile previdenziale del singolo mese: 6 punti percentuali per le retribuzioni non eccedenti i 2.692 euro e 7 punti percentuali per le retribuzioni non eccedenti i 1.923,00 euro.
L’esonero parziale, così rideterminato, vale per i periodi paga che vanno dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima.

Misure fiscali per il welfare aziendale
La disposizione innalza da 258,23 euro a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, ricomprendendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il limite così determinato si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro)
Al fine di rafforzare le misure di tutela contro gli infortuni vengono introdotti i seguenti obblighi:
– l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza
– l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del giudizio di idoneità
– al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza sia agli operatori nel settore del noleggio sia agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, viene previsto che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore debba acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.
– Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

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