
Si rischia la chiusura fino a trenta giorni e l’arresto fino a tre mesi
Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella legge 5 marzo 2020 n. 13, all’articolo 3 comma 4, ha stabilito che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento imposte per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).
L’articolo 15 del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14, ha aggiunto un periodo al suddetto articolo, con il quale si prevede che, salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento a carico dei gestori di pubblici esercizi (tra i quali rientrano anche gli alberghi) o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione è irrogata dal Prefetto.
Distinti saluti
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