Patentini speciali Narghilé – Chiarimenti dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM)

Sintesi della notizia

Su richiesta della FIPE, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla regolamentazione dell’attività di vendita di melassa per narghilè con consumo in loco, consentita esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, ed è stato precisato che i c.d. patentini speciali, volti ad abilitare all’esercizio di tale attività, possono essere rilasciati anche in favore di Pubblici Esercizi:

– in possesso di SCIA temporanea – in tale ipotesi, il patentino, che generalmente ha una validità temporale di due anni, avrà durata pari alla SCIA temporanea;

– che non abbiano una sala interna “per fumatori”, fermo restando che il consumo della melassa per narghilé dovrà avvenire nelle aree esterne di pertinenza dell’esercizio, funzionali ed accessorie rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande

Approfondimento
Come si ricorderà, con la circolare n. 28/2022 dello scorso 5 agosto, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha stabilito che la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco è subordinata al possesso di un c.d. patentino speciale, rilasciato dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio solamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande.
In riferimento alla tematica in esame, a seguito delle interlocuzioni sollecitate dalla Federazione, l’ADM ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di richiedere il suddetto patentino speciale per i Pubblici Esercizi:
1. in possesso di SCIA di somministrazione di alimenti e bevande temporanea;
2. che non siano dotati di una sala interna “per fumatori”, bensì esclusivamente di un’area esterna al locale nella quale verrebbe consentito ai clienti di consumare la melassa per narghilè.

Con riferimento al primo caso, l’ADM ha precisato che tra i requisiti soggettivi indicati nella richiamata circolare n. 28/2022, è stabilito che “i patentini cc.dd. speciali legittimati alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco mediante appositi dispositivi possono essere istituiti esclusivamente presso i pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande”. Non essendo previste ulteriori specificazioni, i suddetti patentini speciali, che in linea generale hanno durata temporale di due anni, possono essere rilasciati anche ad esercizi pubblici dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande di durata inferiore e limitata nel tempo.
In tal caso, l’autorizzazione alla vendita con consumo in loco della melassa per narghilè dovrà avere durata pari alla SCIA temporanea, essendo quest’ultima presupposto condizionante della prima.

Quanto al secondo caso, l’ADM ha ritenuto utile diramare la Circolare n. 4/2023, con la quale viene ritenuta ammissibile la vendita con consumo esclusivamente nelle aree esterne di pertinenza dell’esercizio. L’autorizzazione, infatti, si riferisce al locale comprensivo di eventuali aree esterne di legittima pertinenza dello stesso, ossia risultanti da titolo idoneo, funzionali ed accessorie rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.
D’altro canto, salve le specifiche limitazioni discendenti dalla vigente normativa di livello sia nazionale sia locale in tema di divieto di fumo e salvi futuri interventi legislativi, fumare in spazi esterni ai locali ed aperti al pubblico allo stato risulta consentito.

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