La nuova previdenza delle co.co.co. dei lavoratori sportivi

Con la riforma dello sport chiunque opera all’interno degli enti sportivi ricevendo un compenso va qualificato come lavoratore. E sono molte le novità che riguarderanno la figura della collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente agli aspetti previdenziali sono ora previsti il Fondo pensioni lavoratori sportivi per i rapporti di lavoro subordinato sia nell’ambito del professionismo che nell’ambito del dilettantismo e per i rapporti di lavoro autonomo e le co.co.co. rese nell’ambito del professionismo. Per le co.co.co. nel dilettantismo, anche di tipo amministrativo-gestionale, si parlerà invece di iscrizione nella Gestione separata Inps.

In merito alla parte contributiva sono obbligati alla iscrizione alla Gestione separata nell’ambito del dilettantismo i soggetti titolari di co.co.co. sportivi e le collaborazioni amministrativo-gestionali, con il versamento di un contributo pari al 27.03 % o al 24 % e con versamento con i codici tributo previsti per la gestione separata (CXX o C10). Da segnalare che il contributo è da calcolarsi sul 50% dell’imponibile contributivo fino al 31.12.2027.

Con la riforma dello sport chiunque opera all’interno degli enti sportivi ricevendo un compenso va qualificato come lavoratore. E sono molte le novità che riguarderanno la figura della collaborazione coordinata e continuativa.

Relativamente agli aspetti previdenziali sono ora previsti il Fondo pensioni lavoratori sportivi per i rapporti di lavoro subordinato sia nell’ambito del professionismo che nell’ambito del dilettantismo e per i rapporti di lavoro autonomo e le co.co.co. rese nell’ambito del professionismo. Per le co.co.co. nel dilettantismo, anche di tipo amministrativo-gestionale, si parlerà invece di iscrizione nella Gestione separata Inps.

In merito alla parte contributiva sono obbligati alla iscrizione alla Gestione separata nell’ambito del dilettantismo i soggetti titolari di co.co.co. sportivi e le collaborazioni amministrativo-gestionali, con il versamento di un contributo pari al 27.03 % o al 24 % e con versamento con i codici tributo previsti per la gestione separata (CXX o C10). Da segnalare che il contributo è da calcolarsi sul 50% dell’imponibile contributivo fino al 31.12.2027.

Nello specifico, per i co.co.co non assicurati presso altre forme di previdenza o titolari di pensione diretta le aliquote sono stabilite nel 25% con tipo rapporto D1 -aliquota Ivs e 2.03% con tipo rapporto D2 – aliquota prestazioni non pensionistiche. Per i co.co.co. assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione l’aliquota prevista è invece il 24% con tipo rapporto D3 IVS, con conteggio sul 50% dell’imponibile previdenziale per il tipo rapporto D1 e sul 100% dell’imponibile previdenziale sul tipo rapporto D2.

Riprendendo la nomenclatura dell’art 25 dlgs 36/2021, ovvero di coloro i quali possono definirsi lavoratori sportivi, sono stati previsti i seguenti codici: 30 – atleta del settore dilettantistico; 21 – allenatore del settore dilettantistico ; 22 istruttore; 24 direttore sportivo; 26 direttore di gara; 27 tesserato. E, in quest’ultimo codice, evidentemente, potrebbero ricadere anche tutte le ulteriori figure che, tesserate ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto, svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Relativamente alle collaborazioni amministrativo-gestionali, ferme restando le medesime aliquote a seconda dell’iscrizione o meno ad altra cassa, sono invece identificabili con il tipo rapporto D4 – aliquota Ivs; D5 aliquota prestazioni non pensionistiche e tipo rapporto D6 – Ivs con codice attività 28 – attività amministrativo gestionali.

Sono soggetti all’assicurazione Inail i lavoratori sportivi subordinati, gli apprendisti, le collaborazioni amministrativo-gestionali e le prestazioni di lavoro occasionale. L’Inail ha infatti precisato che non sono oggetto di tutela i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co., i volontari, i lavoratori della p.a., i gruppi sportivi militari e civili e i contratti d’opera. Ciò in quanto per i lavoratori sportivi con contratto di co.co.co vige comunque l’obbligo assicurativo ex art 51 legge 289/2002 che ricomprende gli infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Per la determinazione dei premi assicurativi dei contratti amministrativo-gestionali si applica invece il decreto interministeriale del 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con base imponibile da assumersi per il calcolo del premio costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite. Nel caso di rapporti di collaborazione con unico committente che si protrae per l’intero anno, la base imponibile sulla quale calcolare il premio è pari alla intera misura dei compensi corrisposti, mentre per i rapporti di durata inferiore a un anno la misura dei compensi deve essere ripartita per il tempo della durata del rapporto, con attenzione al minimale o massimale: se il compenso medio mensile risulta di importo inferiore o superiore al massimale o minimale di rendita mensile, la base imponibile è pari al minimale o massimale moltiplicato per i mesi di durata del rapporto. Nel caso invece di più committenti occorrerà determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro per quota di competenza.

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