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il segretario generale di Confcommercio Cremona, Paolo Regina sintetizza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 4 marzo.

Di fatto restano valide le precedenti limitazioni (DPCM del 1 marzo). Il provvedimento è valido – salvo diverse disposizioni –  fino al 3 aprile.

SINTESI

Fino al 3 aprile, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020, sono state modificate le disposizioni per le imprese per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-2019).

Ristoranti, bar, pub ecc..

(si ritorna al normale orario di apertura e chiusura con le seguenti limitazioni)

Lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub rimane subordinata al fatto che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (sono stati eliminati gli orari di divieto dalle ore 18 alle ore 6)

Altre attività commerciali

l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub risulta condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o, comunque, idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

Medie e grandi strutture di vendita, mercati

E’ disposta la chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

(le medie strutture di vendita sono gli esercizi commerciali superiori ai 250 mq di superficie di vendita nei comuni superiori ai 10.000 abitanti; nei comuni al di sotto dei 10.000 le medie strutture sono gli esercizi commerciali superiori ai 150 mq di superficie di vendita)

Palestre, centri sportivi

E’ sospesa l’attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

DSCARICA IL DPCM del 4 marzo 2020

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